PROROGA SISTRI: SLITTA AL 30 GIUGNO

Gennaio 10, 2017

SISTRI: Con Decreto Legge n. 244 del 30 dicembre 2016, pubblicato il 30 u.s. in Gazzetta Ufficiale, è stato prorogato il periodo durante il quale i nuovi obblighi di tracciamento della filiera dei rifiuti pericolosi, con il sistri,  “convivono” con il sistema di formulari, registri e MUD.

Il nuovo termine non è specificatamente individuato, poiché rimanda al subentro nella gestione del  servizio del nuovo Concessionario, per cui si prevedono almeno sei mesi (30 Giugno 2017), e con molta probabilità un intero anno (31 Dicembre 2017).

Congiuntamente, anche le Sanzioni relative al SISTRI rimangono esclusivamente quelle per Esercizio delle Attività soggette (Trasporto, Intermediazione, Produzione con almeno 10 dipendenti, di Rifiuti Pericolosi)  senza la relativa Iscrizione ed il Pagamento dei Contributi annuali, con scadenza 30 Aprile di ogni anno.

Operativamente quindi nulla cambia per le Aziende già allineate alla normativa vigente durante l’Anno 2016, così come lo è già la Eco Solution s.r.l. specializzata nella bonifica di siti contaminati da amianto e demolizione di opere.

Di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 12 del D.L. n. 244 del 30/12/2016:

Art. 12 – Proroga di termini in materia di ambiente

  1. All’articolo 11 del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31  dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data  del  subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31 dicembre 2017,» e l’ultimo periodo e’ sostituito dal seguente:  «Fino alla data del subentro nella  gestione  del  servizio  da  parte  del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e comunque  non  oltre  il  31  dicembre  2017,  le  sanzioni  di   cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo  3  aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole:  «al 31 dicembre 2016» con le seguenti:  «alla  data  del  subentro  nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con  le procedure di cui al presente  comma,  e  comunque  non  oltre  il  31dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo,  dopo  le  parole:  «10 milioni di euro per l’anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10  milioni  di  euro,  in  ragione  dell’effettivo espletamento del servizio  svolto  nel  corso  dell’anno  »;  al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

2. All’Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016»  sono  sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b)alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017»  sono  sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

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