Realizzare un fabbricato come pertinenza

Maggio 5, 2014

Realizzare un fabbricato come pertinenza 

QUESITO:
Salve, sono Marco F., abito in un fabbricato di mq 98,00, insistente su un terreno di mq 800,00 che ricade in una zona periferica e residenziale di Caltagirone, con precisione in contrada Collegiata. Il mio desiderio è quello di realizzare un piccolo fabbricato da utilizzare come legnaia per il camino installato dentro casa, in quanto ogni volta devo coprire la legna con un telo. Inoltre vorrei realizzare un piccolo barbecue sempre dentro lo stesso fabbricato. Grazie anticipatamente per la risposta.

RISPOSTA:
Gentile Marco F., Le comunico che il Suo desiderio si può concretizzare, in quanto il Piano Regolatore Generale di Caltagirone, al comma 10 dell’articolo 18 – Interventi relativi a pertinenze e all’impianto di prefabbricati, recita: “Non costituiscono volume, ne determinano distanza dai confini e dai fabbricati, le pertinenze che non hanno incidenza ai fini urbanistici, quali le pergole, i gazebo, i forni e i barbecue, le legnaie a servizio di forni e camini domestici, i ricoveri per animali domestici e da cortile, nonché tettoie se coperte con teli, canne o con manto di tegole appoggiate su una semplice orditura in legno o di tavolato e priva di materiali impermeabilizzanti e coibenti”. Di conseguenza, secondo quanto anzidetto e rispettando alcuni parametri tecnici, è possibile realizzare una legnaia con relativo barbecue ed inoltre, secondo lo stesso articolo anzidetto, tutto ciò non costituisce distanza né dal confine né da altri fabbricati. Ne consegue che può posizionare il suo nuovo fabbricato da destinare a pertinenza del suo immobile principale, anche a distanza inferiore di m 7.50 dal confine o a m 15.00 da altri fabbricati. Considerando che vuole realizzare anche il barbecue, le consiglio comunque di porre attenzione ad alcuni aspetti, quale la canna fumaria. Difatti, sempre il Regolamento Edilizio Comunale, recita:”Le canne fumarie devono essere prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di m 10,00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione. Canne fumarie e fecolai devono essere realizzate, quando è possibile e le condizioni delle sviluppo della proprietà nei vari piani lo consentono, all’interno dell’unità edilizia e comunque negli spazi di pertinenza interni alle unità edilizie (chiostrine, cortili, ecc.). Particolare cura va posta negli interventi relativi alle opere a carattere monumentale e di rilevante qualità architettonica”. Ed infine ultimo aspetto che bisogna attenzionate è la riserva idrica, in quanto i serbatoi dell’acqua vanno collocati in modo da non essere visibili sul fronte strada e comunque all’interno dei volumi degli edifici, nei sottotetti o sui terrazzi in modo che non superino la quota del relativo parapetto in muratura.